UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prof discriminati: sarà la Consulta a decidere

Sulla validità del servizio pre-ruolo nelle paritarie ai fini della carriera, la Corte d’Appello di Roma chiama in causa i giudici costituzionali
16 Novembre 2020

Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se escludere gli anni di servizio pre-ruolo prestati nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera dei docenti poi assunti dallo Stato, sia in contrasto con l’articolo 3 della Carta, che stabilisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. A ricorrere alla Consulta è stata la Sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma, presieduta da Francescopaolo Panariello, chiamata a decidere sul ricorso di un insegnante di Palermo che, una volta assunto in ruolo in una scuola media statale, si è visto negare il riconoscimento dei 48 punti accumulati negli otto anni di lavoro in un istituto paritario del capoluogo siciliano. Una decisione non condivisa dalla Corte d’Appello capitolina, che ne illustra le motivazioni nelle dodici pagine di un’Ordinanza del 9 novembre.

Nodo centrale della questione è la distinzione tra scuole “pareggiate” e scuole “paritarie”, che ha portato la Corte di Cassazione, anche recentemente, a respingere numerosi ricorsi di ex-docenti di scuola paritaria che, una volta assunti in ruolo dallo Stato, non si erano visti riconoscere il punteggio accumulato ai fini della ricostruzione della carriera e, in definitiva, della formazione dello stipendio. Mentre, per le prime, la legge 297/1994 prevede il riconosci- mento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, per le seconde no. Ma, osserva la Corte d’Appello, dall’approvazione della legge 62 del 2000 sulla parità scolastica e, ancor di più, dopo l’entrata in vigore della legge 27 del 2006 che ha riordinato e semplificato il sistema, le scuole non statali sono unicamente di due tipi, paritarie e non paritarie, mentre il termine “pareggiate” è stato abrogato e le scuole che ricadevano in quella tipologia sono, ormai da 14 anni, ricomprese tra le paritarie.

«Sarebbe paradossale (e quindi irragionevole e pertanto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione) – si legge nell’Ordinanza della Corte d’Appello di Roma – ammettere il riconoscimento del servizio di docente non di ruolo prestato presso le scuole “pareggiate” fino ad una certa data (anno scolastico 2005-2006) ed escluderlo, invece, per il periodo successivo solo perché tali scuole - a suo tempo “pareggiate” - non hanno più tale qualificazione giuridica e quindi non sono più titolari di una concessione di “pareggiamento”, divenuta ormai priva di effetto».

Una seconda motivazione addotta dalla Corte d’Appello romana riguarda il riconoscimento del servizio preruolo nelle paritarie per l’inserimento nelle Graduatorie a esaurimento, ma non, appunto, per la ricostruzione della carriera una volta assunti. Situazione «paradossale», secondo i giudici di secondo grado, visto che «la graduatoria permanente costituisce il bacino da cui attingere per la copertura del 50% dei ruoli di organico vacanti dei docenti delle scuole pubbliche statali». E quindi, argomenta la Corte d’Appello, «sarebbe palesemente irragionevole ammettere la rilevanza di quel servizio ai fini dell’assunzione e non pure ai fini della ricostruzione della carriera (con i connessi effetti giuridici ed economici) di un docente già assunto in ruolo».

Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte Costituzionale per dirimere la questione una volta per tutte, evitando lo stillicidio di sentenze, anche di segno opposto, degli ultimi anni. «Questa Ordinanza testimonia la veridicità di ciò che sosteniamo da tempo», esulta Filomena Pinca, portavoce del Comitato per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie. «Forse, finalmente, potremo affermare che davvero la legge è uguale per tutti», aggiunge la docente.

Paolo Ferrario

Avvenire, 15 novembre 2020