UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Lavoratori della Ricerca in attesa del nuovo reclutamento

Il disegno di legge è al vaglio del Senato
1 Settembre 2021

Per il mondo della Ricerca e per i suoi lavoratori la speranza di un miglioramento soprattutto nella fase di reclutamento è legata al testo di legge ora, al vaglio del Senato ('Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca'). A ben guardare, tuttavia, l’impianto della precedente Legge Gelmini sembra sostanzialmente immodificato nei punti più problematici, nonostante la stessa ministra dell’Università, Cristina Messa, abbia posto, in passato, l’esigenza di avere una parte del reclutamento del settore secondo la cooptazione per merito, in base alle esigenze di ogni singolo ateneo.

Si parla fin troppo poco di questo metodo, che invece è largamente diffuso, per esempio, negli Stati Uniti, poiché rende ancor più trasparente il merito, lasciando la possibilità di assumere rapidamente secondo competenze, con meno strettoie e ipocrisie. Ora il disegno di legge in esame, all’art. 5, modifica solo in parte l’attuale disciplina. Il cambiamento più importante si fonderebbe, a una prima analisi, sulla riscrittura del comma 3 dell’art. 24 della legge Gelmini: l’eliminazione della distinzione fra ricercatore di tipo A e di tipo B, con l’approdo a un’unica figura di ricercatore a tempo determinato, retribuito in maniera più dignitosa, e in attesa di diventare professore associato. Il nuovo comma 3 prevede, in particolare, che «il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato abbia una durata complessiva di sette anni, non rinnovabile». Questo punto, inoltre, specifica che il conferimento del contratto è incompatibile «con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio conferita anche da enti terzi».

L’art. 24 della legge Gelmini attualmente in vigore viene tuttavia modificato in altre parti, innanzitutto, dopo il comma 1, che riconosce agli Atenei la facoltà di stipulare tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, la riforma inserisce, quasi a margine, un comma 1-bis, in virtù del quale ciascuna Università vincolerebbe risorse corrispondenti ad almeno 1/3 degli importi destinati alla stipulazione dei contratti per professionisti di altri Atenei.

Insomma: il punto è ancora dubbio e controverso, perché se da un lato favorisce la mobilità, dall’altro, nel lungo periodo, spezzerebbe la continuità nei progetti di ricerca, togliendo specificità a interi Dipartimenti. Intanto i destinatari di questi contratti, come già avveniva, sono e saranno scelti mediante procedure pubbliche di selezione, il cui bando viene pubblicato con indicazione di una serie di informazioni, fra cui vi è, però, dopo la riforma del comma 2, non più il singolo settore concorsuale, bensì il macrosettore, proprio nell’ottica di una maggiore interdisciplinarietà, segnalata anche dal PNRR, per quel che concerne la Ricerca. L’art. 8 del disegno di legge, infine, contiene alcune norme transitorie. Fra quelle più rilevanti, si segnala la questione degli assegni di ricerca, dove si stabilisce il limite massimo di quattro anni, tranne per coloro che rientrano nei provvedimenti precedenti (per loro la durata massima è di 12 anni).

Dorella Cianci

Avvenire, 1 settembre 2021

 

La proposta è quella di istituire un’unica figura a tempo determinato, retribuita in maniera più dignitosa, e in attesa di diventare professore associato