UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

La «Giovanni XXIII»: lasciate ai genitori la scelta educativa

Una memoria inviata ai senatori dall’associazione fondata da don Oreste Benzi
15 Luglio 2021

Tra le carte che il Senato deve esaminare sul ddl Zan c’è anche una nota che forse non s’imporrà per le dimensioni (solo tre cartelle) ma che dovrebbe meritare l’attenzione dei senatori per l’autorevolezza di chi le ha inviate: sotto la carta intestata dell’Associazione Papa Giovanni XXIII sono giunte alcune note critiche a firma del responsabile Giovanni Ramonda con le quali si chiede di correggere i passaggi più controversi di una legge poco condivisa anche da chi si occupa di disabilità e inclusione come la realtà fondata da don Benzi. Tre i punti sottolineati, corrispondenti ai tre articoli più divisivi: l’1, il 4 e il 7. Sul primo l’associazione osserva come «tutte le definizioni contenute siano vaghe e imprecise» con «importanti criticità rispetto alle definizioni di genere e di identità di genere».

Su queste ultime «si rileva un’impossibilità di comprendere in modo tassativo l’identificazione dei soggetti tutelati, comportando difficoltà di applicazione della legge stessa». Sul «genere» si propone di sostituire alla definizione attuale quella reperibile nella Convenzione di Istanbul («i ruoli, i comportamenti, le attività e le attribuzioni socialmente costruiti che una data società considera appropriati per le donne e gli uomini») mentre sull’identità di genere si denuncia che «non è indicato alcun elemento oggettivo che possa aiutare nell’identificazione del soggetto da tutelare» e che la stessa Convenzione di Istanbul non include alcuna definizione.

Quanto all’articolo 4, se ne critica la formulazione perché «non comporta o aggiunge una particolare tutela del pluralismo delle idee o della libertà di scelte», mentre servirebbe quantomeno «l’introduzione di un nesso con atti gravi, concreti e attuali come parametro di valutazione del perfezionamento o meno del reato di istigazione a delinquere». Per l’articolo 7 – che chiama in causa le scuole – si invita nella parte che dispone iniziative per la Giornata anti-omofobia di sostituire «la parola “provvedono” con “possono provvedere”, in modo da lasciare alle scuole e alle altre amministrazioni pubbliche la possibilità di scegliere quali e quante attività promuovere», ricordando «che sia il Poft che il patto di corresponsabilità sono strumenti decisi dal Consiglio di Istituto nella sua piena autonomia».

Dunque no alla «imposizione di un obbligo di attività formative o iniziative» tenendo conto che «in merito alla potestà educativa dei figli titolari esclusivi di quest’ultima sono i genitori, a maggior ragione rispetto ad argomenti così delicati e importanti rispetto alla sensibilità di ogni individuo, in special modo durante il periodo di crescita e di formazione, quale è il periodo scolastico». Secondo la Giovani XXIII «pertanto sarebbe opportuno prevedere che rispetto alle attività proposte dalle scuole aventi oggetto i temi trattati dal presente ddl sia prevista un’adeguata informazione ai genitori e richiesto il consenso di questi ultimi».

Francesco Ognibene

Avvenire, 15 luglio 2021